1 - FONTI E NOZIONI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti
turistici, che abbiano ad oggetti servizi da fornire in territorio sia nazionale
che estero. è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al Contratti di Viaggio (CCV), firmata
a Bruxelles il 23/04/70 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo in cui
al D. lgs n. 206 del 6/09/2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
La nozione di "Pacchetto Turistico" è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
- Trasporto;
- Alloggio;
- Servizi Turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)…… che costituiscano
parte significativa del "Pacchetto Turistico". ( art. 84 Cod. Cons.);
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto
turistico ( ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche un documento per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni
generali di Contratto.
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2 - PRENOTAZIONI E CONFERME La prenotazione del
viaggio deve essere inoltrata, anche per via telematica o telefax, mediante l'apposito
modulo predisposto da Giamira Travel sas, compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal Cliente. L'accettazione delle prenotazioni da parte di Giamira Travel sas è
subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata, con la conseguente
conclusione e validità del contratto, solo al momento della conferma definitiva
da parte di Giamira Travel S.a.s. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero negli altri mezzi
di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico del Decreto Legislativo 111/95, in tempo utile
prima dell'inizio del viaggio. In ogni caso il Cliente viaggiatore accetta il presente
contratto di vendita nel momento in cui richiede il viaggio e/o soggiorno e questo
viene confermato da Giamira Travel sas con l'emissione della "conferma di prenotazione"
datata e numerata.
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3 - ISCRIZIONI E PAGAMENTILe iscrizioni si ricevono
fino ad esaurimento dei posti disponibili e devono essere accompagnate dal versamento
del 25% della quota complessiva del viaggio e si intendono accettate solo dopo la
conferma da parte di Giamira Travel sas. Il saldo dovrà essere versato almeno 30
giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti
la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione.
La mancata osservanza di queste condizioni da parte del cliente alle date stabilite
autorizza l'organizzatore ad annullare le prenotazioni anche se già confermate e
costituisce clausola risolutiva espressa del contratto di viaggio sia dell'Agenzia
di Viaggio Giamira Travel S.a.s che dell'Organizzatore nei confronti del Cliente
contraente. La società organizzatrice provvederà alla consegna dei documenti di
viaggio esclusivamente al ricevimento del saldo.
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4 - MODIFICHE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DEL VIAGGIO I prezzi indicati nel contratto sono iscritti nel Catalogo
e vengono accettati dal Cliente contraente; tali valori sono stati stabiliti in
base a quotazioni e tariffe fornite sia dai vari Complessi Turistici che dai Vettori
aereo-marittimi al momento della pubblicazione del catalogo/sito internet di Giamira
Travel S.a.s Prima della partenza, l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta
di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi dell'art. 2° e 3° comma dell'articolo
10.
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5 - RECESSO DEL CONSUMATORE - PENALI Fuori dei
casi di cui all'Art. 6 ed anche in deroga a quanto disposto dall'Art. 1256 c.c.,
il consumatore che recede per qualsiasi ragione dal contratto, dalla prenotazione
fino a 30 giorni prima della partenza verserà una penale del 10% fino del costo
del pacchetto;
- da 29 a 18 giorni prima della partenza del 30%;
- da 17 a 10 giorni prima della partenza del 50%;
- da 9 a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza del 70%;
Dopo tali termini verserà una penale del 100% del costo del pacchetto, fatti salvi
gli ulteriori costi della biglietteria aerea eventualmente già emessa. Sono sempre
dovute: le spese di Gestione pratica, eventuali polizze assicurative e visti. Il
Cliente contraente può recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penale,
soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai
sensi del precedente articolo 4, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto,
in via alternativa ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere
rimborsato della parte del prezzo già corrisposto al momento del recesso. Il pacchetto
turistico di cui il Cliente contraente decida di usufruire, dovrà essere di importo
non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore o, per suo conto,
il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto d'importo equivalente o
superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Il cliente
dovrà dare comunicazione della propria decisione entro 2 gg. lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto la proposta formulata si intende accettata. Nessun rimborso
è dovuto dopo il termine dei tre giorni antecedenti la data di partenza e per chi
non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio e
del soggiorno, per qualsivoglia motivazione, così pure per chi non potesse effettuare
il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza di documenti personali in corso
di validità. (vedi comunque le agevolazioni dell'art. 9).
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6 - CESSIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO Il Cliente
contraente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona, sempre che:
- l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
scritta circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 8 ex art.
89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati;
- i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito
della sostituzione;
- il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della
comunicazione della cessione;
Il cedente ed il cessionario sono di solito responsabili per il pagamento del saldo
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
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7 - MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO Il Cliente contraente
potrà esercitare i diritti previsti dai precedenti articoli anche nel caso in cui,
prima della partenza, l'Organizzatore per qualsiasi ragione (tranne un fatto proprio
del consumatore) comunichi l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto
del pacchetto turistico. L'Organizzatore può annullare il contratto quando non sia
stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia
portato a loro conoscenza in forma scritta entro 20 giorni prima della partenza
prevista, oppure da cause di forza maggiore. In tal caso così come nell'ipotesi
del recesso di cui ai precedenti articoli l'Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso
delle somme percepite, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
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8 - OBBLIGHI DEL CONSUMATORE Il Cliente dovrà informare
Giamira Travel S.a.s. della propria cittadinanza, e al momento della partenza, dovrà
accertarsi definitivamente di essere munito dei certificati di vaccinazione, del
passaporto e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario,
nonché di visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Il Cliente contraente sarà chiamato a rispondere di tutti
i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della sua inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni. Il Cliente è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i
documenti, le informazioni, gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
e del responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
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9 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E STRUTTURE ACCESSORIE A RESIDENCES
E VILLAGGI La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti Autorità dei
Paesi in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l'Organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione.
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10 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE L'Organizzatore
risponde dei danni arrecati al Cliente contraente a motivo dell'inadempimento totale
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l'evento é derivato da fatto del Cliente consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici)
o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
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11 - LIMITI DI RISARCIMENTO Il risarcimento dei
danni non può in ogni caso essere superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e
95 del Codice del Consumo.
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12 - OBBLIGO DI ASSISTENZA L'Organizzatore è tenuto
a prestare le misure di assistenza al Cliente contraente imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizioni di legge o di contratto. L'organizzatore e il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto
è imputabile al Cliente contraente è dipesa dal fatto di un Terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
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13 - RECLAMI - DENUNCE Ogni mancanza nell'esecuzione
del contratto deve essere contestata dal Cliente senza ritardo affinché l'organizzatore,
il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il Cliente
dovrà - a pena di decadenza- altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all'organizzatore o a Giamira Travel S.a.s., entro e
non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la città di partenza.
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14 - FONDO DI GARANZIA Il Fondo Nazionale di Garanzia
( art. 10 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell'organizzatore:
- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio in caso di viaggio all'estero;
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extra comunitari in occasione di emergenze imputabili
o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio del 23/7/99 n. 349.
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Informativa obbligatoria ai sensi dell'art.
16, Legge 269/1998: La Legge italiana punisce con la reclusione tutti i reati inerenti
la pornografia e la prostituzione minorile, sia che essi vengano commessi in Italia
che all'estero.
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